I versamenti che saranno disposti dal Ministero della pubblica istruzione per provvedere al pagamento dell'indennita' di studio al personale insegnante delle scuole elementari e di cui alla legge 7 gennaio 1949, n. 5, e al capitolo n. 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51, affluiranno alla contabilita' speciale a favore del provveditore agli studi aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale, ai sensi del regio decreto 23 giugno 1930, n. 1224.

Testo vigente dal 31 ottobre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-31;850~art3 · fonte del testo