A decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53, il pagamento delle indennita' di studio e di carica, di cui al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, e successive modificazioni ed estensioni dovute al personale di ruolo delle scuole e degli istituiti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado ed al personale educativo di ruolo degli istituti di educazione, nonche' a quello ispettivo e direttivo delle scuole elementari, verra' effettuato unitamente allo stipendio. I fondi relativi a dette competenze saranno iscritti negli stessi capitoli degli stipendi e gli uffici provinciali del Tesoro provvederanno alla iscrizione d'ufficio delle suddette indennita' nelle relative partite di stipendio dagli stessi amministrate. Nulla e' innovato per quanto riguarda il pagamento delle indennita' di carica ai capi d'istituto incaricati e supplenti.

Testo vigente dal 30 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-24;1106~art3 · fonte del testo