[1]Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 il fondo iscritto al capitolo n. 285-bis del medesimo stato di previsione, in relazione alle esigenze connesse con l'applicazione della legge 27 febbraio 1963, n. 226 concernente disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939.

[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma addi' 31 ottobre 1963

[4]SEGNI

[5]LEONE - COLOMBO- MEDICI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Testo vigente dal 31 ottobre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1420~art3 · fonte del testo