Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, e su proposta del Ministro per le finanze il fondo iscritto, ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, al capitolo n. 304 dello stato di previsione dei Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1963-64, per le spese relative alla riorganizzazione e ai maggiori oneri di funzionamento dello schedario generale dei titoli azionari e ad altri servizi

Testo vigente dal 17 settembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-08-21;1208~art2 · fonte del testo