Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1960-61 le seguenti assegnazioni: lire 1.100.000.000, per la concessione di un contributo straordinario per il funzionamento dei Patronati scolastici; lire 2.000.000.000, per la concessione di contributi straordinari alle Universita', agli Istituti di istruzione superiore, agli Osservatori astronomici, alle Scuole di ostetricia e agli altri Istituti scientifici speciali per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico; lire 20.000.000, quale concorso straordinario per lo ammodernamento dell'organizzazione bibliografica nazionale di diffusione della lettura (biblioteche popolari), per l'attrezzatura dei posti di prestito e per l'acquisto di bibliobus; lire 150.000.000, quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico o bibliografico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili; lire 4.000.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico dell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgono in Italia la loro funzione culturale; lire 3.341.500.000, di cui ai capitoli dal n. 284 a 294, quali spese per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, istituita, con il decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, nonche' per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo stesso e per diffondere l'istruzione nel popolo; lire 135.000.000, di cui ai capitoli dal n. 279 a 282, quali spese per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza, post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
