In aggiunta agli stanziamenti previsti a favore delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore dall'articolo 1 della, legge 5 marzo 1961, n. 158, e con le modalita' stabilite dalla, legge stessa, fermo restando il disposto dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono autorizzate le seguenti spese:

  • 1)lire 12.000 milioni per spese di cui alla lettera a) dello stesso articolo 1, compresi gli edifici per gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici;
  • 2)lire 1.750 milioni per spese di cui alla lettera b);
  • 3)lire 2.200 milioni per spese di cui alla, lettera c); di esse lire 300 milioni saranno destinati all'arredamento e alle attrezzature occorrenti per le opere di cui alla lettera 6);
  • 4)lire 2.400 milioni per spese di cui alla lettera d);
  • 5)lire 100 milioni per spese di cui alla lettera e);
  • 6)lire 250 milioni per spese di cui alla lettera f). In aggiunta agli stanziamenti di bilancio e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-1962, la spesa di lire 6.000 milioni per contributi ordinari a favore delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, ivi comprese le Universita' di cui all'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. L'approvazione dei progetti relativi alle opere di edilizia universitaria, effettuata secondo le disposizioni vigenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Testo vigente dal 12 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-26;17~art5 · fonte su Normattiva