Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' stabilito, per L'esercizio finanziario 1963-64, in lire 15.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.

Testo vigente dal 31 ottobre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1422~art2 · fonte su Normattiva