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Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

Testo in vigore dal 6 aprile 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-03-19;484~art1 · fonte del testo