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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie; ed a fare affluire, nelle casse dello Stato, le somme ed i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (Tabella F).

[2]E', altresi', autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-03-19;484~art15 · fonte del testo