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Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1931-35, nelle seguenti misure:

  • a)in ragione del 79 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;
  • b)in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

Testo in vigore dal 6 aprile 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-03-19;484~art16 · fonte del testo