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Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1934 al 16 dicembre 2009
