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L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennita' temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennita' o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile militare dipendente dallo Stato, e' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1934-35, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1934.

Testo in vigore dal 6 aprile 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-03-19;484~art5 · fonte del testo