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Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennita' di viaggio e di soggiorno con le modificazioni apportate dal R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, e' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1934-35.
Testo in vigore dal 6 aprile 1934 al 16 dicembre 2009
