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E' estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1934-35, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso, debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1934 al 16 dicembre 2009
