E' autorizzata, sul bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1948-49, la spesa di L. 20.000.000.000 per l'acquisto di materie prime, materiali mobili, attrezzi ed articoli diversi, per la ricostituzione delle scorte, distrutte, danneggiate ed esportate per fatto di guerra. Sullo stesso bilancio sono, inoltre, autorizzate, per le esigenze relative alla ricostruzione per danni subiti in seguito ad aventi bellici, le seguenti spese: L. 300.000.000 per l'acquisto, la costruzione, ricostruzione e riparazione di edifici, stabilimenti ed opidici; L. 490.000.000 per acquisto e riparazione di macchinari ed impianti.

Testo vigente dal 31 ottobre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-10-30;1259~art4 · fonte del testo