Ai sensi dell'art. 3 - primo comma - della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, la somma da inscriversi nello stato di previsione della spesa dell'Azienda, di Stato per i servizi telefonici per le spese relative all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune e per i contributi di cui all'art. 1 della legge stessa, e' determinata, per l'esercizio finanziario 1954-55, in lire 500 milioni.

Testo vigente dal 13 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-18;419~art4 · fonte del testo