Ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, e 28 giugno 1956, n. 716, la somma da inscrivere nello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per le spese relative all'impianto di collegamenti telefonici e per i contributi di cui all'art. 1 dello stessa, legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e' determinata, per l'esercizio finanziario 1959-60, in lire 2 miliardi.

Testo vigente dal 31 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;547~art4 · fonte del testo