Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione, sono prorogate sino a tutto l'esercizio 1959-60.

Testo vigente dal 24 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;716~art1 · fonte del testo