La posizione di "fuori quadro" e di e "fuori organico" e la categoria del congedo provvisorio, previsto dalla legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, sono soppresse. Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano fuori quadro o fuori organico continuano ad applicarsi le disposizioni esistenti prima della data anzidetta anche per quanto riguarda il computo, agli effetti della pensione, del periodo di permanenza in ausiliaria. Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in congedo provvisorio, sono trasferiti nella riserva, ed ottengono la liquidazione della pensione come se avessero copiuto venti anni di servizio effettivo; ma se vengono a percepire un trattamento economico inferiore a quello goduto nel congedo provvisorio, essi conservano la differenza del trattamento economico quale assegno ad personam per il tempo in cui avrebbero dovuto rimanere nella categoria del congedo provvisorio.

Testo vigente dal 24 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-12-15;1089~art16 · fonte del testo