Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia' in ausiliaria od in altra posizione di congedo, l'indennita', e' liquidata nel piu' breve tempo consentito dalle disponibilita' finanziarie della Cassa ufficiali e comunque non oltre tre anni dalla data suddetta, dando la precedenza a coloro che da piu' lungo tempo si trovano nelle predette posizioni.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-30;1120~art6 · fonte del testo