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L'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per eta' o d'autorita' hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 47.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art10 · fonte del testo