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Il cappellano militare, all'atto di assumere servizio, deve prestare giuramento con la formula e secondo le modalita' previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato. Per il cappellano militare che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art19 · fonte del testo