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L'alta direzione del servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato e' devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale e' coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d'armata e al grado di generale di brigata. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di tenente colonnello. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non possa personalmente intervenire.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 1 gennaio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art2 · fonte del testo