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L'alta direzione del servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato e' devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale e' coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d'armata e al grado di generale di brigata. Gli ispettori sono assimilati di rango ((al grado di brigadier generale)). 2 Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non possa personalmente intervenire.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490
2con decorrenza dal 1 gennaio 1998
Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 69, comma 6) che "Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1961, n. 512, le parole: "al gradi di generale di brigata" sono sostituite dalle seguenti: "al grado di maggior generale"". Inoltre ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010
