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La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 17, ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano domanda, abbiano prestato almeno ((almeno due anni)) di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il ((50° anno di eta')). ((La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, altresi', agli allievi cappellani militari che abbiano superato il prescritto ciclo di formazione per l'ordinazione sacerdotale presso il relativo Istituto, abbiano svolto almeno due anni di servizio in qualita' di cappellani militari addetti di complemento, siano riconosciuti idonei a giudizio dell'ordinario Militare e non abbiano compiuto il 50 anno di eta'.))2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490
2con decorrenza dal 1 gennaio 1998
Il D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010
