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La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 17, ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano domanda, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 35° anno di eta'.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 19 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art28 · fonte del testo