Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'aspettativa non puo' avere una durata complessiva superiore a due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne il caso di prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata. Verificandosi una causa diversa da quella che determino' l'aspettativa, l'interessato puo' essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, osservandosi il disposto del precedente comma. Il cappellano militare che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non puo' esservi ricollocato se prima non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio effettivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art35 · fonte del testo