Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

L'aspettativa non puo' avere una durata complessiva superiore a due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne il caso di prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata. Verificandosi una causa diversa da quella che determino' l'aspettativa, l'interessato puo' essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, osservandosi il disposto del precedente comma. Il cappellano militare che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non puo' esservi ricollocato se prima non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio effettivo.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art35 · fonte del testo