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La nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per la difesa, previa designazione della superiore autorita' ecclesiastica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1929, n. 848.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art4 · fonte del testo