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Il cappellano militare in disponibilita' che, richiamato in servizio a norma dell'articolo 41, non lo riassuma, e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita', con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 47. Decorso il periodo massimo di disponibilita' senza che sia stato richiamato in servizio, il cappellano militare e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita', con diritto al trattamento di quiescenza di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010
