Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:

  • a)eta';
  • b)infermita';
  • c)inidoneita' agli uffici del grado;
  • d)domanda;
  • e)d'autorita';
  • f)elevazione alla dignita' vescovile;
  • g)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. Si applica il disposto dell'articolo 34 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art46 · fonte del testo