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Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:
- a)eta';
- b)infermita';
- c)inidoneita' agli uffici del grado;
- d)domanda;
- e)d'autorita';
- f)elevazione alla dignita' vescovile;
- g)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. Si applica il disposto dell'articolo 34 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010
