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L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare e gli ispettori prestano giuramento nelle mani del Ministro per la difesa.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art5 · fonte del testo