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Il cappellano militare che, su giudizio dell'Ordinario militare, approvato dal Ministro, risulti non idoneo agli uffici del grado, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto. Si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 48.
Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010
