Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010. 110 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il cappellano militare, che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto il 57° anno di eta', puo' chiedere di cessare dal servizio permanente per anzianita' di servizio, con diritto al trattamento di quiescenza. Il cappellano militare che non si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente puo' egualmente chiedere di cessare dal servizio permanente, ma non ha diritto a trattamento di quiescenza. L'accoglimento della domanda e' in ogni caso subordinato al parere favorevole dell'Ordinario militare e puo' essere sospeso per gravi motivi. Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi del presente articolo e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art53 · fonte del testo