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Il cappellano militare, che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto il 57° anno di eta', puo' chiedere di cessare dal servizio permanente per anzianita' di servizio, con diritto al trattamento di quiescenza. Il cappellano militare che non si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente puo' egualmente chiedere di cessare dal servizio permanente, ma non ha diritto a trattamento di quiescenza. L'accoglimento della domanda e' in ogni caso subordinato al parere favorevole dell'Ordinario militare e puo' essere sospeso per gravi motivi. Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi del presente articolo e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'.
Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010
