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Il cappellano militare puo', su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, essere collocato d'autorita' nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 53.
Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010
