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Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di eta' stabilito dagli articoli 65 e 67, sia rivestito della dignita' vescovile o sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, e' collocato in congedo assoluto.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art59 · fonte del testo