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Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva al compimento del 55° anno di eta'. ((I cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, abbiano inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 28, qualora non siano riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario Militare, cessano definitivamente dal servizio.))2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490
2con decorrenza dal 1 gennaio 1998
Il D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010
