Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Il cappellano militare puo' essere reintegrato nel grado, previo giudizio favorevole dell'Ordinario militare, quando riacquisti la idoneita' alle funzioni sacerdotali e nei casi previsti dall'articolo 72 della legge 10 aprile 1954, n. 113. La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto. La reintegrazione nel grado del cappellano militare gia' in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.
Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010
