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L'inchiesta formale e' affidata dal Ministro ad un cappellano militare inquirente. In nessun caso l'inchiesta formale e' affidata all'Ordinario militare o al Vicario generale militare. L'inquirente deve essere di grado o anzianita' superiore all'inquisito. Ove cio' non sia possibile, il Ministro affida l'inchiesta formale ad un ufficiale generale dell'Esercito, che rivesta grado superiore all'inquisito. L'inquirente esperisce l'inchiesta formale secondo le norme vigenti per gli ufficiali dell'Esercito e, in ultimo, rimette il rapporto conclusivo, insieme con tutti gli atti dell'inchiesta e all'indice di essi, direttamente al Ministro.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art74 · fonte del testo