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Il cappellano militare che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all'articolo 71, lettera c), e' sottoposto ad un Consiglio di disciplina. Il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese del giudicando, dichiara se egli sia ancora meritevole di conservare il grado.
Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010
