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L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di eta'. Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di eta'.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art8 · fonte del testo