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Ancor prima del compimento dei limiti di eta' previsti dall'articolo precedente ed indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall'ufficio d'autorita', previa intesa, con la superiore autorita' ecclesiastica.
Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010
