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All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata, esclusa l'indennita' per spese di alloggio contemplata dall'articolo 33, lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art91 · fonte del testo