Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 14 — Assegnazione temporanea a mansioni di altra categoria

L'operaio non puo' essere adibito a mansioni di categoria diversa da quella di appartenenza. L'Amministrazione puo' tuttavia, in relazione ad effettive ed inderogabili esigenze di servizio, o delle lavorazioni, assegnare temporaneamente con ordine scritto di servizio l'operaio a mansioni di categoria immediatamente inferiore o superiore a quella di appartenenza, fermo restando il di lui inquadramento economico-professionale. All'operaio assegnato a mansione di categoria superiore o di capo operaio e' dovuta una indennita' pari alla differenza tra la retribuzione in godimento e quella corrispondente della categoria superiore, qualora tale assegnazione abbia durata superiore a quindici giorni consecutivi. L'assegnazione dell'operaio a categoria inferiore, non puo', in ogni caso avere durata superiore a sei mesi. E' fatto divieto di adibire gli operai a mansioni impiegatizie o ausiliarie di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art14 · fonte su Normattiva