Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 17 — Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro e' di quarantasei ore effettive settimanali cosi' ripartite: otto ore per tutti i giorni feriali eccetto il sabato in cui il lavoro dovra' essere di sei ore. Gli intervalli fra un turno e l'altro e le interruzioni per riposo non sono considerati periodi di lavoro. E', pero', compreso nell'orario di lavoro il tempo in cui il personale resta a disposizione dell'Amministrazione per le visite, quando queste siano obbligatorie per tutti gli operai e quando si tratti di brevi assenze dal lavoro debitamente autorizzate. Fermo restando in quarantasei ore effettive l'orario di lavoro settimanale, i singoli ordinamenti possono disporre una ripartizione diversa in relazione alle esigenze delle lavorazioni.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art17 · fonte su Normattiva