Art. 23 — Riposo settimanale
L'operaio ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi ai sensi delle disposizioni vigenti. Il godimento del diritto al riposo settimanale dello operaio che presta un servizio di semplice vigilanza o di guardiana o che comunque presta una opera discontinua, e' disciplinato dalle singole Amministrazioni con propri decreti.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
