Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 24 — Congedo ordinario

L'operaio in servizio da almeno 12 mesi ha diritto ad un congedo ordinario annuale della durata di 18 giorni lavorativi. La durata dal congedo ordinario di cui al precedente gomma e' elevato a 20 e a 24 giorni lavorativi nel confronti dell'operaio che abbia compiuto rispettivamente 5, 10 anni di servizio. La durata del congedo e' aumentata di 15 giorni nel confronti dell'operaio che deve contrarre matrimonio. L'operaio non puo' rinunciare al congedo ordinario, che deve essere fruito nel corso dell'anno. L'Amministrazione ha facolta' di stabilire, in relazione alle esigenze di lavoro, il periodo nel quale il congedo puo' Onere fruito.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art24 · fonte su Normattiva