Il riposo domenicale e settimanale dei minori e disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia. ((Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo puo' essere ridotto, ma non puo' comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Ai minori impiegati in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonche', con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale puo' essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica)).

Testo vigente dal 23 ottobre 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 629/1987

    Questione infondata
    30 dicembre 1987

    Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967 n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal Pretore di Asti con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzion…

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 22 Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. 27 parole tolte, 93 parole aggiunte.

Il riposo domenicale e settimanale dei minori e disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia. tolto: In ogni caso, ai aggiunto: Ai minori deve essere assicurato un tolto: riposo continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato aggiunto: periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo puo' essere ridotto, ma non puo' comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Ai minori tolto: occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, nonche' in riprese dirette della Radio-televisione aggiunto: impiegati in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonche', con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale puo' essere concesso anche in aggiunto: un giorno diverso dalla domenica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art22 · fonte del testo