Art. 28 — Trattamento economico durante il congedo ordinario e straordinario
Salvo quanto previsto dall'art. 26, durante il periodo di congedo ordinario e durante i primi quindici giorni di congedo straordinario, spettano all'operaio tutti gli assegni, esclusi i compensi accessori comunque denominati; per gli altri quindici giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
