Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 28 — Trattamento economico durante il congedo ordinario e straordinario

Salvo quanto previsto dall'art. 26, durante il periodo di congedo ordinario e durante i primi quindici giorni di congedo straordinario, spettano all'operaio tutti gli assegni, esclusi i compensi accessori comunque denominati; per gli altri quindici giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art28 · fonte su Normattiva